Una lavoratrice, educatrice di asilo nido comunale, ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio per i periodi di lavoro precario svolti prima dell'assunzione di ruolo. Tuttavia, non ha richiesto differenze di stipendio o altri diritti concreti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la semplice anzianità è solo un fatto e non un diritto autonomo. Per avviare una causa, serve un concreto interesse ad agire, cioè un pregiudizio reale e attuale, non ipotetico. Poiché i suoi contratti pre-ruolo erano inferiori a un anno, non potevano comunque incidere sul Trattamento di Fine Servizio (TFS). Inoltre, per contestare le regole del TFS, la lavoratrice avrebbe dovuto fare causa all'ente previdenziale e non al Comune.
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