La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di due soggetti condannati per resistenza a pubblico ufficiale. La condotta consisteva in una guida spericolata in un'area pedonale per sfuggire a un inseguimento, con il passeggero che tentava di coprire la targa. I motivi del ricorso sono stati ritenuti meramente riproduttivi di quelli d'appello e manifestamente infondati, portando alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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