La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34385/2025, ha chiarito i limiti della responsabilità per sanzioni dell'amministratore di fatto. Il principio generale, sancito dall'art. 7 del D.L. 269/2003, prevede che le sanzioni fiscali siano a carico esclusivo della persona giuridica. La responsabilità personale dell'amministratore sorge solo in un'ipotesi eccezionale: quando la società è una 'mera fictio', ovvero un mero schermo fittizio creato al solo scopo di consentire alla persona fisica di trarre un vantaggio fiscale. Nel caso di specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'amministratore responsabile sulla base della mera qualifica della società come 'cartiera', senza fornire la prova rigorosa della sua natura di schermo fittizio.
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