La Corte d'Appello condannava l'imputato a tre mesi di reclusione per il reato di minaccia commesso nel 2012, pur riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante. L'imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando vizi di motivazione. I Giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso nel merito, ma hanno rilevato d'ufficio la palese illegalità della pena inflitta. All'epoca del fatto, con il bilanciamento delle circostanze attenuanti, la sanzione massima prevista dalla legge era la multa fino a 51 euro e non la reclusione, introdotta solo da riforme successive. La Corte ha quindi annullato la sentenza senza rinvio per il trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in 50 euro di multa, condannando comunque l'imputato alle spese legali della parte civile.
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