L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, recependo l'accordo di concordato in appello, aveva ridotto la pena a cinque anni e sei mesi di reclusione. L'Imputato contestava la sussistenza di una circostanza aggravante e la misura della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso in cassazione è limitato a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo. Le contestazioni sui motivi rinunciati o sulla misura della pena, se questa non è illegale, non possono essere esaminate. Di conseguenza, l'Imputato perde la causa e deve pagare le spese e una sanzione di quattromila euro.
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