Un'azienda ha contestato l'uso di un marchio simile al proprio, sostenendo che vi fosse un elevato rischio di confondibilità. La Corte d'Appello ha escluso la contraffazione, ritenendo notorio che il marchio celebre derivasse da un cognome e che in Italia vi fosse un'ampia diffusione di cognomi simili. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda concorrente, confermando che il giudice può utilizzare il fatto notorio senza violare il diritto di difesa. Inoltre, ha ribadito che la valutazione sul rischio di confondibilità spetta al giudice di merito e, se motivata correttamente, non può essere riesaminata in sede di legittimità. L'azienda ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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