L'Imputato è stato condannato per ricettazione e detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto, dopo essere stato trovato in possesso di settantotto paia di calzature contraffatte destinate alla vendita. La difesa ha sostenuto l'incompatibilità tra i due reati e l'inutilizzabilità della contestazione per la grossolanità del falso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la tutela del marchio contraffatto protegge la fede pubblica e non solo l'acquirente. Di conseguenza, anche un falso grossolano integra il reato, trattandosi di un reato di pericolo. Inoltre, la ricettazione e la detenzione per la vendita concorrono legittimamente, essendo condotte distinte sul piano cronologico e strutturale. L'Imputato perde il ricorso ed è condannato alle spese e alla cassa delle ammende.
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