La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 98/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per la vendita di prodotti con marchio contraffatto. La Corte ha stabilito che il reato sussiste indipendentemente dalla grossolanità della contraffazione, poiché la norma non tutela il singolo acquirente dall'inganno, ma la fede pubblica e l'affidamento collettivo nei segni distintivi. La pena, ritenuta non eccessiva, è stata confermata.
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