La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9574/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso contro una decisione della Corte d'Appello che aveva a sua volta sancito l'inammissibilità dell'appello penale. La causa dell'inammissibilità era la mancata dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato, come richiesto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. La Suprema Corte ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata, affermando che tale requisito è una scelta legislativa non irragionevole, volta a garantire che l'impugnazione sia frutto di una ponderata volontà della parte.
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