La Corte di Cassazione ha stabilito l'illegittimità della revoca del gratuito patrocinio basata sulla 'manifesta infondatezza' della domanda, quando il giudizio principale è ancora pendente. Nel caso specifico, un cittadino straniero si era visto revocare il beneficio per un ricorso contro un trasferimento internazionale. Tuttavia, poiché il ricorso principale è stato successivamente accolto, la Cassazione ha annullato la revoca, affermando che non può esistere un automatismo tra il giudizio di un grado inferiore e la revoca del beneficio, se l'esito finale della causa dimostra la fondatezza delle ragioni dell'appellante.
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