La Corte di Cassazione, con ordinanza, dichiara un ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Il ricorrente contestava la quantificazione della pena pecuniaria, ma la Corte ha osservato che questa era già stata fissata in misura inferiore al minimo legale grazie alle attenuanti generiche, non necessitando quindi di una motivazione specifica. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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