La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 742/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto contro il diniego di un permesso premio. La richiesta era stata respinta perché il reato rientrava tra quelli dell'art. 4bis, comma 1ter, ord. pen., che richiede di aver scontato almeno metà della pena. La Corte ha stabilito che i principi della sentenza n. 85/2024 della Corte Costituzionale, invocati dal ricorrente, non sono applicabili al caso di specie, in quanto riguardano la valutazione della collaborazione con la giustizia e non la soglia minima di pena scontata, che costituisce un presupposto diverso e legittimo.
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