Un cittadino straniero ha impugnato il provvedimento con cui il Giudice di Pace ha convalidato il suo trattenimento presso un centro di permanenza per il rimpatrio. Lo straniero sosteneva che, avendo presentato domanda di protezione internazionale, la competenza spettasse alla Corte d'Appello e non al Giudice di Pace. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che, poiché la domanda di asilo era stata respinta per manifesta infondatezza e il Tribunale aveva negato la sospensione del diniego, il titolo del trattenimento era esclusivamente pre-espulsivo. Di conseguenza, la competenza a convalidare il trattenimento dello straniero spetta al Giudice di Pace e non alla Corte d'Appello. Lo straniero perde il ricorso e deve pagare le spese.
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