La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, confermando la decisione di un Tribunale di Sorveglianza. Il caso riguarda la reiterazione di un'istanza di liberazione anticipata, già rigettata in precedenza. La Corte sottolinea che la corretta procedura sarebbe stata impugnare la prima decisione negativa, non riproporre la stessa domanda, rendendo così la seconda istanza e il successivo reclamo proceduralmente errati e, di conseguenza, inammissibili per violazione del principio ne bis in idem.
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