Un cittadino straniero ha impugnato la proroga del suo trattenimento, sostenendo l'illegittimità del provvedimento a causa di un precedente periodo di quarantena e di una manifestazione di volontà di chiedere asilo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la quarantena sanitaria per i migranti è una limitazione della libertà di circolazione e non della libertà personale, quindi non si computa nel periodo massimo di trattenimento. Inoltre, la richiesta di protezione internazionale, per essere ostativa al respingimento, deve essere presentata alle autorità competenti. La sentenza consolida i principi sul trattenimento migranti in relazione alle misure sanitarie e alle procedure di asilo.
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