La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17810/2024, ha confermato l'inammissibilità di un appello penale per un vizio formale: la mancata corretta elezione di domicilio nell'atto di impugnazione. La Suprema Corte ha chiarito che la semplice indicazione della residenza non è sufficiente a soddisfare il requisito previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., introdotto dalla Riforma Cartabia, che si applica a tutte le impugnazioni a prescindere dallo stato di assenza dell'imputato nel primo grado.
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