Mandato ad Impugnare: La Cassazione valida le nuove regole per l’imputato assente
Con la sentenza n. 44630 del 2023, la Corte di Cassazione ha affrontato una delle questioni più dibattute scaturite dalla Riforma Cartabia: la necessità per il difensore dell’imputato assente di ottenere uno specifico mandato ad impugnare per poter appellare una sentenza di condanna. La Corte ha stabilito che questa nuova regola non viola i principi costituzionali, rappresentando una scelta ragionevole del legislatore.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Roma per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente stradale in orario notturno. La pena inflitta era di tre mesi di arresto e 2.500 euro di ammenda, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente per un anno.
Il difensore dell’imputato, giudicato in assenza, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. Tuttavia, la Corte d’Appello di Roma dichiarava l’impugnazione inammissibile.
La Decisione della Corte d’Appello e il ricorso
La Corte territoriale motivava la sua decisione sulla base delle nuove disposizioni introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), in particolare l’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, del codice di procedura penale. Queste norme, applicabili ai giudizi successivi al 30 dicembre 2022, impongono che l’atto di appello proposto nell’interesse dell’imputato assente sia accompagnato, a pena di inammissibilità, da uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e da una dichiarazione o elezione di domicilio. Poiché l’appello era privo di tali elementi, veniva dichiarato inammissibile.
Contro questa ordinanza, il difensore proponeva ricorso per Cassazione, sollevando una questione di legittimità costituzionale delle nuove norme per violazione dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa e del giusto processo.
Il mandato ad impugnare secondo la Cassazione
Il ricorrente sosteneva che le nuove disposizioni creassero una disparità di trattamento ingiustificata e limitassero eccessivamente il diritto di difesa. In particolare, si lamentava che il difensore di un imputato assente, spesso difficilmente reperibile, si trovasse di fatto nell’impossibilità di impugnare, a differenza del Pubblico Ministero o del difensore di un imputato presente.
La Ragionevolezza della Nuova Normativa
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo le nuove norme pienamente legittime e frutto di una scelta discrezionale e ragionevole del legislatore. Lo scopo della riforma, evidenzia la Corte, è quello di selezionare le impugnazioni, garantendo che esse siano espressione di una ‘scelta ponderata e rinnovata’ da parte dell’imputato stesso. Chiedere all’imputato che ha scelto di non partecipare al processo di confermare la sua volontà di proseguire nei gradi successivi non è una restrizione irragionevole, ma un modo per assicurare la serietà dell’impugnazione.
Il Bilanciamento con il Diritto di Difesa e il mandato ad impugnare
La Corte ha sottolineato che il legislatore ha previsto dei meccanismi di bilanciamento per non pregiudicare il diritto di difesa. In primo luogo, i termini per l’impugnazione da parte del difensore dell’assente sono stati aumentati di quindici giorni. In secondo luogo, è sempre possibile per l’imputato che non abbia avuto effettiva conoscenza del processo chiedere la restituzione nel termine per impugnare, dimostrando la sua incolpevole ignoranza.
La Cassazione ha inoltre precisato che la figura dell’ ‘imputato assente’ non coincide con quella dell’irreperibile. L’assente è colui che, a conoscenza del processo, sceglie di non partecipare. Il suo difensore, pertanto, non dovrebbe incontrare difficoltà insormontabili nel contattarlo per ottenere il mandato specifico.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha respinto le censure di incostituzionalità, affermando che il principio di parità tra accusa e difesa non implica una perfetta simmetria di poteri processuali. Le differenze possono essere giustificate dalla diversa posizione istituzionale delle parti e da esigenze di corretta amministrazione della giustizia.
Il doppio grado di giurisdizione, pur essendo un valore importante, non è costituzionalmente garantito in modo assoluto e può essere conformato dal legislatore. Le nuove norme, secondo i giudici, non restringono la facoltà di impugnare, ma la condizionano al fine legittimo di garantire che l’impugnazione sia il risultato di una scelta consapevole dell’imputato, evitando automatismi difensivi.
Conclusioni
La sentenza consolida l’orientamento secondo cui le nuove formalità introdotte dalla Riforma Cartabia per l’impugnazione dell’imputato assente sono legittime. L’obbligo di depositare un mandato ad impugnare specifico e una nuova elezione di domicilio è considerato un onere proporzionato, volto a responsabilizzare l’imputato che sceglie di non presenziare al processo. Per i difensori, ciò significa la necessità di una comunicazione ancora più stretta e tempestiva con i propri assistiti per non incorrere in decadenze processuali.
Dopo la Riforma Cartabia, il difensore di un imputato assente può appellare una sentenza senza un’autorizzazione specifica?
No. La sentenza chiarisce che è necessario un mandato ad impugnare specifico, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, e il deposito di una dichiarazione o elezione di domicilio, a pena di inammissibilità.
La nuova norma sul mandato ad impugnare per l’assente viola il diritto di difesa o il principio di uguaglianza?
Secondo la Corte di Cassazione, no. La norma è una scelta discrezionale e ragionevole del legislatore, finalizzata a garantire che l’impugnazione sia espressione di una volontà attuale e ponderata dell’imputato. La disparità con l’imputato presente o con il PM è giustificata.
Sono previste tutele per l’imputato assente a fronte di questi nuovi oneri procedurali?
Sì. Il legislatore ha previsto tutele compensative, come l’aumento di quindici giorni dei termini per proporre impugnazione e la possibilità di chiedere la restituzione nel termine se l’imputato dimostra di non aver avuto effettiva conoscenza del processo.