La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di un appello presentato nell'interesse di un imputato condannato per reato fallimentare e giudicato in assenza. La decisione si fonda sulla mancata allegazione all'atto di appello dello specifico mandato ad impugnare e della elezione di domicilio, come richiesto dall'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. nella versione applicabile all'epoca dei fatti. La Corte ha rigettato il ricorso, respingendo anche la questione di legittimità costituzionale sollevata, chiarendo che la norma mira a garantire la consapevole partecipazione dell'imputato al processo di impugnazione. Questo caso ribadisce l'importanza del rispetto dei requisiti formali per l'appello dell'imputato assente.
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