Una società ottiene un pagamento basato su un lodo arbitrale datato. Un Ministero si oppone, sostenendo l'inefficacia del lodo a causa della mancata riassunzione di un precedente giudizio di impugnazione. La Corte d'Appello accoglie l'opposizione, ammettendo documentazione tardiva perché indispensabile. La Cassazione, con la sentenza 196/2024, conferma questa decisione, chiarendo le regole sulla prova nuova in appello secondo il regime normativo previgente e ribadendo che la mancata riassunzione del processo estingue il giudizio, rendendo il lodo inefficace.
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