Un proprietario e un costruttore stipulano un contratto di permuta di cosa futura, scambiando un immobile esistente con locali da edificare. Nelle more del giudizio, il proprietario dona a terzi il bene già promesso al costruttore, commettendo un grave inadempimento contrattuale. Il costruttore solleva l'eccezione di inadempimento e chiede il risarcimento dei danni. La Corte di Cassazione chiarisce che l'eccezione non può bloccare il trasferimento dei beni futuri, avvenuto automaticamente con la loro venuta ad esistenza. Tuttavia, la Suprema Corte accoglie il ricorso del costruttore sulla domanda risarcitoria, stabilendo che la donazione a terzi dà diritto al risarcimento dei danni e rinvia la causa per la liquidazione.
Continua »