Il Condomino ha parcheggiato ripetutamente la propria auto nella strada di accesso condominiale, ostacolando il transito dei vicini. Nonostante un provvedimento d'urgenza del giudice civile, l'auto non è stata rimossa immediatamente. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di violenza privata, stabilendo che anche il semplice ostacolo significativo al passaggio, e non solo l'impossibilità assoluta, limita la libertà altrui. Tuttavia, la Corte ha annullato con rinvio la condanna per mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice: occorre verificare se l'uomo avesse l'effettiva e piena conoscenza dell'ordine di rimozione prima dell'intimazione formale. Dichiarato inammissibile il ricorso della compagna, proprietaria dell'auto, contro la confisca del mezzo.
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