Una società sanitaria, classificata come società non operativa a causa di perdite sistematiche, ha richiesto la disapplicazione della relativa disciplina fiscale, adducendo come causa il ritardo nell'accreditamento da parte della Regione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo due principi chiave. Primo, l'istanza di disapplicazione deve essere specifica e inequivoca, indicando chiaramente l'anno d'imposta e il triennio di perdite. Secondo, il fare affidamento esclusivo su contributi o procedure pubbliche non è una giustificazione sufficiente, poiché un'impresa deve dimostrare una pianificazione aziendale volta a raggiungere un'autonoma sostenibilità economica (lucro oggettivo). La sentenza del giudice di merito è stata cassata con rinvio per non aver adeguatamente verificato tali presupposti.
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