Un ente previdenziale, nel ruolo di Committente, affida a un'impresa, nel ruolo di Appaltatore, i lavori di restauro di un edificio. A causa della mancata consegna di alcuni dettagli progettuali per gli impianti del cortile, l'impresa interrompe i lavori e chiede la risoluzione del contratto per inadempimento. La Corte d'appello conferma il lodo arbitrale favorevole all'impresa, ritenendo insindacabile la valutazione dei giudici privati. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Committente: stabilisce che la gravità dell'inadempimento non può essere valutata in modo isolato, ma va inserita nell'economia generale del contratto, considerando le opere già eseguite e pagate. La decisione viene cassata con rinvio.
Continua »