La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una società (L'Appaltatore) che aveva subappaltato la realizzazione di una pavimentazione. A seguito di vizi nell'opera, il Committente ha citato in giudizio L'Appaltatore, che a sua volta ha chiamato in causa il Subappaltatore per essere manlevato. In appello, L'Appaltatore ha rinunciato all'impugnazione contro il Committente. La Cassazione ha stabilito che, in un giudizio con chiamata in garanzia, la **rinuncia all'impugnazione in garanzia** da parte del garantito necessita dell'accettazione anche del garante. Questo perché il rapporto processuale è trilateralmente inscindibile, configurando un litisconsorzio necessario. La sentenza d'appello è stata cassata per consentire un nuovo accertamento dei vizi con la partecipazione di tutte le parti.
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