La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per detenzione di sostanze stupefacenti, circa cinquantacinque grammi di canapa indiana. L'imputato richiedeva la riqualificazione del reato nell'ipotesi attenuata di lieve entità del fatto. I giudici hanno confermato che per riconoscere la lieve entità del fatto non basta valutare solo il quantitativo di droga, ma occorre un esame complessivo. Nel caso specifico, il possesso di strumenti per il confezionamento, come bilancino di precisione, nastro isolante e alluminio, e la suddivisione in dosi escludono l'applicazione dell'attenuante. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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