Un lavoratore ha impugnato la cessazione del proprio rapporto di lavoro, sostenendo di essere stato vittima di un licenziamento orale. L'Azienda ha contestato la domanda, sostenendo che spettasse al dipendente dimostrare l'avvenuto licenziamento. La Corte d'Appello ha invece accertato l'illegittimità del recesso, ordinando la reintegrazione del dipendente e il risarcimento dei danni. La prova del licenziamento è stata ricavata dalla comunicazione UNILAV inviata dall'Azienda stessa all'ente pubblico, in cui si indicava la cessazione per giustificato motivo oggettivo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'Azienda. La Suprema Corte ha stabilito che la comunicazione UNILAV assolve pienamente all'onere probatorio del lavoratore circa l'estinzione del rapporto per iniziativa datoriale, rendendo nullo il licenziamento privo di forma scritta.
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