La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di due provvedimenti espulsivi adottati da un'azienda di trasporti. Il primo, un licenziamento disciplinare, è stato dichiarato nullo per la violazione delle fasi procedurali previste dal R.D. 148/1931, mancando la relazione dei funzionari e l'opinamento del direttore. Il secondo, intimato per superamento del periodo di comporto, è stato ritenuto inefficace poiché il datore di lavoro non ha specificato i giorni di assenza nonostante l'espressa richiesta del dipendente. La Corte ha ribadito che la trasparenza sui motivi del recesso è un obbligo fondamentale per garantire il diritto di difesa.
Continua »