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Libertà Vigilata

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197 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Pericolosità sociale: illegittima la misura senza perizia
Il Tribunale di sorveglianza disponeva l'applicazione della libertà vigilata per un anno nei confronti di un soggetto assolto per vizio di mente. Il giudice confermava la pericolosità sociale valorizzando la mancata collaborazione con i servizi per le dipendenze, ma ometteva di attendere gli esiti degli accertamenti psichiatrici precedentemente disposti. La difesa presentava ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione e la carenza istruttoria. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento con rinvio. I giudici di legittimità hanno chiarito che il giudizio di pericolosità sociale richiede una valutazione attuale, rigorosa e completa della personalità e delle patologie dell'interessato.
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Aggravamento della misura di sicurezza: da libertà a casa lavoro
La Corte di Cassazione ha confermato l'aggravamento della misura di sicurezza a carico di una donna precedentemente sottoposta a libertà vigilata. Il giudice di sorveglianza ha sostituito il regime di libertà con l'assegnazione alla casa di lavoro per due anni. La decisione scaturisce dalla frequentazione di soggetti pregiudicati e dal coinvolgimento in recenti episodi di minacce e lesioni personali. Inoltre, le indagini hanno attestato legami persistenti con la criminalità organizzata. I giudici hanno chiarito che il magistrato può disporre l'inasprimento sanzionatorio basandosi su nuove condotte illecite e sulla trasgressione delle prescrizioni, senza dover attendere una condanna definitiva per i nuovi fatti contestati.
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Libertà vigilata: il tempo non cancella il pericolo sociale
Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato la misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni a carico di un condannato. L'interessato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo l'assenza di una reale e attuale pericolosità sociale, evidenziando il tempo trascorso dai reati commessi legati alla criminalità organizzata. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorrente ha riproposto le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza contestare la specifica motivazione del giudice di merito. La Cassazione non può riesaminare le prove o i fatti già accertati. Di conseguenza, la misura resta confermata e il ricorrente deve pagare le spese legali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Libertà vigilata e pericolosità sociale: mafia e rigetto
La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione della libertà vigilata per tre anni nei confronti di un individuo condannato per associazione mafiosa di vertice. I giudici hanno ribadito il legame tra libertà vigilata e pericolosità sociale, evidenziando che l'attualità del rischio di recidiva si desume legittimamente dalla gravità dei delitti commessi e dal ruolo direttivo rivestito nell'organizzazione criminale. Il mancato riscontro di elementi concreti capaci di dimostrare un reale affievolimento della condotta pericolosa giustifica il rigetto del ricorso e la condanna al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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Pericolosità sociale e libertà: la Cassazione annulla la misura
Un uomo condannato contestava l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata al termine della pena. Il Tribunale di Sorveglianza aveva confermato la misura basandosi esclusivamente sulla mancata presentazione del soggetto agli appuntamenti con i servizi sociali. L'interessato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando l'omessa valutazione degli elementi favorevoli, come il lungo tempo trascorso dai fatti, la condotta corretta e le proprie condizioni di salute psichica. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento impugnato. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'accertamento della pericolosità sociale richiede un'analisi complessiva e attuale della persona, senza limitarsi a un singolo comportamento omissivo non contestualizzato.
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Competenza del magistrato di sorveglianza e cambio di residenza
La Corte di Cassazione ha risolto un conflitto negativo di competenza tra due uffici giudiziari in merito all'applicazione di una misura di sicurezza nei confronti di un condannato. La Procura aveva chiesto di valutare la pericolosità sociale del soggetto mentre questi risiedeva nel primo circondario. Successivamente, l'uomo si era trasferito presso una comunità situata nel territorio del secondo giudice. Entrambi i magistrati avevano declinato la propria competenza. La Suprema Corte ha chiarito che la competenza del magistrato di sorveglianza si radica in modo definitivo al momento della presentazione della richiesta iniziale. Gli spostamenti o i cambi di residenza successivi non modificano l'ufficio competente. Di conseguenza, il primo giudice deve trattare il fascicolo.
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Misure di sicurezza personali: conferma senza riesame in appello
Un uomo condannato per associazione mafiosa ha stipulato un concordato in appello per ridurre la pena detentiva, rinunciando agli altri motivi di gravame. La Corte territoriale ha confermato la misura della libertà vigilata inflitta in primo grado. Il condannato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata rivalutazione autonoma della sua pericolosità attuale. I Supremi Giudici hanno respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile: per i reati di mafia vige una presunzione di persistenza del vincolo criminale e l'applicazione delle misure di sicurezza personali non necessita di nuova motivazione se non contestata nell'accordo.
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Misura di sicurezza della libertà vigilata: ricorso respinto
Un soggetto ha contestato l'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza ha confermato a suo carico la misura di sicurezza della libertà vigilata. Il provvedimento si fondava sul giudizio di persistente e attuale pericolosità sociale. L'interessato ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo l'assenza dei presupposti. La Suprema Corte ha dichiarato l'impugnazione inammissibile: il ricorrente ha riproposto critiche già superate dai giudici precedenti e ha chiesto una nuova valutazione dei fatti preclusa in sede di legittimità. La decisione ha confermato integralmente la misura applicata e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Pericolosità sociale: carcere scontato ma vigilanza confermata
Un condannato per associazione mafiosa ha contestato l'applicazione della misura della libertà vigilata per la durata di un anno. Il ricorrente sosteneva che il tribunale avesse presunto la sua pericolosità sociale solo in base ai vecchi reati, trascurando la regolare condotta carceraria e la concessa liberazione anticipata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la pericolosità sociale non si presume mai in via automatica, ma richiede un accertamento concreto. Nella vicenda, i giudici di merito hanno valutato correttamente l'assenza di revisione critica, i rilievi disciplinari in carcere e la gravità dei fatti, confermando la piena validità della misura di sicurezza applicata.
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Proroga della libertà vigilata confermata: ricorso inammissibile
I giudici di sorveglianza hanno disposto la proroga della libertà vigilata nei confronti del condannato. La decisione si fonda sulla persistenza di una residua pericolosità sociale che impone un reinserimento graduale nella società. Il condannato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando una motivazione apparente e priva di riscontri concreti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la genericità dei motivi proposti. Il ricorrente si è limitato a riproporre censure di fatto già adeguatamente esaminate dai giudici di merito. La Corte ha condannato il soggetto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello e motivazione sulla misura di sicurezza
Un imputato, condannato in primo grado per tentato omicidio e porto d'armi alla pena detentiva e alla misura della libertà vigilata, propone appello. In secondo grado, difesa e accusa concludono un concordato in appello per ridurre la pena detentiva a tre anni con il riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di Appello accoglie l'accordo sulla pena, ma conferma automaticamente la libertà vigilata senza fornire alcuna spiegazione. L'imputato impugna la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando la totale assenza di motivazione sulla misura di sicurezza. I giudici di legittimità accolgono il ricorso: se un tema sollevato nell'atto di impugnazione resta fuori dall'accordo, il giudice d'appello deve motivare espressamente la propria scelta.
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Libertà vigilata e pericolosità sociale: conferma per ex detenuto
La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno nei confronti di un uomo condannato per associazione mafiosa e riciclaggio, al termine della pena detentiva. Il Magistrato e il Tribunale di Sorveglianza hanno accertato il legame tra libertà vigilata e pericolosità sociale attuale. I giudici hanno valorizzato il rientro del condannato nello stesso contesto criminale familiare e territoriale, la mancata revisione critica dei reati commessi e la persistente operatività del clan. La Suprema Corte ha chiarito che la buona condotta carceraria e la revoca di precedenti misure di prevenzione non cancellano la pericolosità sociale accertata, giustificando pienamente la vigilanza.
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Pericolosità sociale: non basta la buona condotta
Un uomo condannato a dieci anni di reclusione per il tentato omicidio aggravato del coniuge ha contestato l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni. La difesa sosteneva che il tempo trascorso e la regolare partecipazione alle attività trattamentali in carcere escludessero ogni residua pericolosità sociale. I giudici di merito hanno invece accertato la persistenza della capacità criminale, evidenziando l'assenza di un autentico percorso di revisione critica del delitto commesso e la tendenza del condannato a minimizzare la propria aggressività. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente il provvedimento impugnato, respingendo il ricorso.
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Revoca della misura di sicurezza: la buona condotta non basta
Il Condannato ha richiesto la revoca anticipata della libertà vigilata, applicata a distanza di anni dalla decisione originaria dopo un lungo periodo di detenzione. Il ricorrente ha sostenuto l'assenza di pericolosità sociale attuale, evidenziando la buona condotta carceraria, lo svolgimento di attività lavorativa e la revoca di una precedente misura di prevenzione. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della revoca della misura di sicurezza. I giudici hanno chiarito che il semplice decorso del tempo o la regolare condotta in carcere non bastano a dimostrare la cessazione della pericolosità. Per ottenere l'annullamento della misura serve la prova certa di una concreta revisione critica del proprio passato criminale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese.
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Libertà vigilata: pericolosità attuale prevale sul ricorso infondato
Il Tribunale di Sorveglianza aveva confermato l'applicazione della libertà vigilata per un Condannato, ritenendolo ancora socialmente pericoloso. Questa decisione si basava su precedenti violazioni di misure di prevenzione e sorveglianza speciale, oltre all'assenza di prove di reinserimento sociale. Il Condannato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l'erronea applicazione di norme e un presunto vizio di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Ha ritenuto i motivi del ricorso manifestamente infondati, ribadendo la validità della valutazione di pericolosità attuale del Condannato e la corretta applicazione della legge sulla libertà vigilata.
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Pericolosità sociale: buona condotta non basta senza ravvedimento
Il Tribunale di Sorveglianza confermava la misura della libertà vigilata per due anni a carico di un condannato per reati di mafia, ravvisando la persistenza della sua pericolosità sociale. Nonostante la condotta regolare durante la detenzione, l'uomo aveva commesso violazioni amministrative, mostrato problemi di abuso alcolico non adeguatamente trattati e mancato una reale rivisitazione critica del proprio passato criminale. Il condannato proponeva ricorso per cassazione lamentando una scorretta valutazione degli elementi probatori. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che l'eliminazione della misura richiede fatti sopravvenuti certi e decisivi. Il mero dissenso rispetto alle valutazioni dei giudici di merito non consente una revisione in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Rivalutazione della pericolosità sociale: i limiti delle misure
Un cittadino, dopo una lunga detenzione, chiedeva la rivalutazione della pericolosità sociale per cancellare la sorveglianza speciale. Tuttavia, l'interessato si trovava già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni. I giudici territoriali stabilivano il non luogo a provvedere, poiché la legge vieta l'esecuzione contemporanea della sorveglianza speciale durante la libertà vigilata. Il condannato proponeva ricorso per Cassazione contestando la mancata verifica dell'attualità del pericolo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'esame sull'attualità della pericolosità deve avvenire solo al termine della misura di sicurezza in corso. Di conseguenza, il cittadino deve prima scontare la libertà vigilata e solo successivamente subire la verifica per la misura preventiva, evitando inutili duplicazioni giurisdizionali.
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Misura di sicurezza nel patteggiamento: serve motivazione reale
L'Imputato ha concordato una pena per importazione di sostanze stupefacenti. Oltre alla sanzione, il Giudice delle indagini preliminari ha applicato d'ufficio la libertà vigilata per due anni. L'Imputato ha fatto ricorso contestando la mancanza di motivazione sulla sua reale pericolosità sociale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente a questo punto. Trattandosi di una misura di sicurezza nel patteggiamento non concordata dalle parti, il giudice aveva l'obbligo di motivare specificamente la pericolosità del soggetto, senza limitarsi a richiamare la gravità del reato. La sentenza è stata annullata sul punto con rinvio per un nuovo esame.
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Misura di sicurezza della libertà vigilata: va motivata la durata
Il Condannato è stato ritenuto colpevole di tentata rapina e condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, con l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione contestando sia la sussistenza del tentativo di rapina sia la mancata motivazione sulla durata della misura di sicurezza. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo relativo alla colpevolezza. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte d'Appello ha omesso di motivare sulla congruità e sulla durata della misura di sicurezza della libertà vigilata. La sentenza è stata annullata limitatamente a questo punto con rinvio per un nuovo giudizio.
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Concordato in appello: lo sconto di pena non cancella la vigilanza
L'Imputato, condannato in primo grado a dieci anni di reclusione per tentato omicidio e a tre anni di libertà vigilata, ha proposto appello. Durante il secondo grado, le parti hanno raggiunto un concordato in appello per ridurre la pena a otto anni di reclusione, escludendo un'aggravante e rinunciando agli altri motivi di ricorso. Successivamente, l'Imputato ha fatto ricorso in Cassazione lamentando la mancata rivalutazione della misura di sicurezza, sostenendo che sotto i dieci anni di pena la libertà vigilata non fosse più obbligatoria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la rinuncia ai motivi operata con il concordato in appello impedisce di contestare la misura di sicurezza, la quale non costituisce una pena illegale e può comunque essere rivalutata dal Magistrato di Sorveglianza. L'Imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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