Un collaboratore di giustizia ha richiesto la liberazione condizionale, ma il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato la domanda inammissibile. Il giudice di merito ha ritenuto ostativa la pena residua, stimata in misura superiore a cinque anni. Il condannato ha ricorso in Cassazione sostenendo l'esistenza di norme speciali che derogano ai limiti di pena ordinari per chi collabora con la giustizia, oltre a denunciare un errore nel calcolo della scadenza della sanzione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che la normativa speciale deroga ai tetti fissati dal codice penale e che occorre valutare il concreto percorso di ravvedimento del collaboratore. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Sorveglianza per un nuovo esame.
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