Un collaboratore di giustizia, in detenzione domiciliare, ha richiesto la liberazione condizionale. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto l'istanza evidenziando la mancanza di un sicuro ravvedimento, desunta dall'assenza di risarcimenti alla vedova della vittima di omicidio e da comportamenti polemici verso il Servizio di protezione. Il condannato ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la normativa speciale per i collaboratori non impone il risarcimento come requisito obbligatorio. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che, sebbene la mancanza di risarcimento non sia un ostacolo assoluto, essa può essere legittimamente valutata insieme ad altri indici per escludere il ravvedimento. Di conseguenza, la richiesta di liberazione condizionale è stata definitivamente respinta.
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