La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per truffa a carico dell'Imputato, dichiarando inammissibile il suo ricorso. La difesa contestava l'utilizzo delle dichiarazioni rese dalla vittima durante le indagini, poiché quest'ultima era deceduta prima del processo. I giudici hanno stabilito che le dichiarazioni della persona offesa deceduta sono pienamente utilizzabili in dibattimento per oggettiva impossibilità di ripetizione, senza che ciò violi il diritto al contraddittorio previsto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Inoltre, la Suprema Corte ha confermato la tempestività della querela, il cui termine di presentazione decorre solo dal momento in cui la persona offesa acquisisce la piena consapevolezza di essere stata raggirata. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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