Il Mittente ha incaricato il Vettore di trasportare calzature dall'Italia al Regno Unito. Il Vettore ha affidato l'esecuzione al Subvettore tramite un contratto di subtrasporto. Durante il tragitto, l'autista del Subvettore ha parcheggiato il camion in strada per la notte a causa della chiusura dello stabilimento di destinazione, subendo il furto della merce. L'Assicuratore del Mittente, dopo aver risarcito il danno, ha agito contro il Vettore, il quale ha chiesto di essere tenuto indenne dal Subvettore. La Corte d'Appello ha confermato la responsabilità del Subvettore per colpa grave, condannandolo alla manleva. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Subvettore, confermando la distinzione tra il contratto di trasporto principale e il contratto di subtrasporto, e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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