La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Lavoratore, condannato per lesioni aggravate, che chiedeva l'applicazione della **non punibilità per tenuità del fatto**. Il Lavoratore contestava il diniego di tale causa di non punibilità, ma i suoi motivi erano basati su doglianze di fatto e su argomenti già esaminati e respinti dai giudici precedenti. Inoltre, una deduzione relativa all'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.) è stata presentata per la prima volta in Cassazione, rendendola "inedita". La Corte ha quindi confermato la condanna, obbligando il Lavoratore a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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