Una società contribuente impugnava un atto per il mancato pagamento, sostenendo che l'azienda di riscossione privata, incaricata da una società pubblica del Comune, non avesse il potere di emettere l'accertamento tassa rifiuti. Inizialmente, i giudici di merito davano ragione al contribuente, annullando la richiesta. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. I giudici supremi hanno chiarito che la società pubblica opera come un'articolazione interna del Comune. Di conseguenza, l'affidamento della gestione del servizio a un concessionario terzo comporta automaticamente la delega dei poteri impositivi. L'azienda privata aveva dunque pieno titolo per richiedere il tributo. Il ricorso del contribuente è stato definitivamente respinto.
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