La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di due imputati per truffa, confermando che la legittimazione a sporgere querela spetta a chi subisce effettivamente il danno e la condotta decettiva, e non necessariamente all'intestatario formale del bene. Nel caso di specie, l'acquirente di un veicolo, raggirato sulla qualità del mezzo, è stato ritenuto titolare del diritto di querela, anche se il veicolo era stato intestato alla moglie. La Corte ha ribadito che il suo sindacato non può estendersi a una nuova valutazione dei fatti, ma solo alla correttezza giuridica della decisione impugnata.
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