La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per l'acquisto per usucapione di un terreno. Il richiedente non ha dimostrato di aver posseduto il fondo in nome proprio, avendo agito esclusivamente nella qualità di socio di una società di persone. Inoltre, il possesso è stato ritenuto viziato da clandestinità nei confronti dell'ente pubblico proprietario. La decisione ribadisce che, in presenza di più motivazioni autonome a sostegno di una sentenza, la mancata contestazione efficace di una di esse rende l'intero ricorso inammissibile, consolidando il diritto di proprietà della controparte.
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