La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di pignoramento immobiliare, il debitore esecutato conserva il diritto di partecipare e votare nelle assemblee condominiali. Tale legittimazione permane fino all'emissione del decreto di trasferimento della proprietà. Il custode giudiziario non subentra automaticamente nel diritto di voto, a meno che non riceva una specifica autorizzazione dal Giudice dell'Esecuzione. Nel caso di specie, la delibera di nomina dell'amministratore è stata ritenuta valida poiché il voto del condomino soggetto a pignoramento immobiliare era legittimo, non essendo stato conferito al custode alcun potere sostitutivo in merito alle assemblee.
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