La Corte di Cassazione ha stabilito che, nell'impugnazione di una cartella esattoriale per vizi di notifica, non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente impositore e l'agente della riscossione. Il caso nasce dal ricorso di una curatela fallimentare contro una cartella di pagamento. Mentre il primo grado aveva accolto il ricorso per inesistenza della notifica, il secondo grado aveva annullato la sentenza chiedendo l'integrazione del contraddittorio con l'ente impositore. La Suprema Corte ha cassato tale decisione, confermando che il contribuente può agire indifferentemente contro l'uno o l'altro soggetto, spettando eventualmente al concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente titolare del credito.
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