La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per furto a carico di un'imputata, rigettando il ricorso che contestava la validità della querela presentata da una società cooperativa. La difesa sosteneva l'invalidità dell'atto per l'incertezza sull'identità del depositante e per la mancanza della firma del cancelliere sul timbro di ricezione. Gli Ermellini hanno stabilito che, se la firma è autenticata, il deposito può essere effettuato da chiunque. Inoltre, la legittimazione del legale rappresentante di una società di capitali a sporgere querela è presunta per legge, senza necessità di allegare lo statuto societario.
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