Un soggetto viene condannato per truffa ai danni di una scuola. La sua difesa contesta la validità della querela, presentata da un'impiegata e approvata solo oralmente dal vicepresidente. La Corte di Cassazione, però, conferma la condanna. I giudici stabiliscono che la ratifica della querela da parte del vicepresidente, in assenza del presidente, è pienamente valida. Il legale rappresentante di un ente, infatti, ha il potere di sporgere querela a meno che lo statuto non lo vieti espressamente. La titolarità della carta prepagata su cui è stato versato il denaro è stata considerata prova sufficiente per l'identificazione del colpevole.
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