Una società ha contestato la notifica di diverse cartelle di pagamento, sostenendo che l'ente di riscossione non avesse provato la ricezione non avendo depositato gli atti integrali in giudizio, ma solo le ricevute di ritorno. Inoltre, contestava l'uso di un avvocato privato da parte dell'ente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che, in tema di notifica della cartella esattoriale, la prova dell'avvenuta consegna si perfeziona con la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata. Non è necessario produrre l'intero documento cartaceo, poiché opera la presunzione di conoscenza una volta giunto all'indirizzo del destinatario. Infine, l'ente può legittimamente farsi assistere da avvocati del libero foro.
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