Una lavoratrice ha citato in giudizio l'INPS per ottenere il pagamento delle ultime retribuzioni dal Fondo di garanzia e il riconoscimento della disoccupazione, a seguito del fallimento dell'azienda di cui era socia e in cui il coniuge era socio accomandatario. L'Istituto aveva disconosciuto il rapporto lavorativo, chiedendo la restituzione delle somme già erogate. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della donna. I giudici hanno stabilito che, a fronte della contestazione dell'ente, spetta al dipendente fornire la rigorosa prova del lavoro subordinato. Nel caso specifico, la lavoratrice non ha dimostrato di essere soggetta al potere direttivo e disciplinare dell'azienda, godendo di ampie libertà giustificate dal vincolo familiare. Senza tale prova, decade ogni diritto alle prestazioni previdenziali.
Continua »