Un direttore sanitario ha lavorato per oltre vent'anni per una casa di cura privata con contratti formalmente autonomi. Ha richiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, ma la sua domanda è stata respinta in tutti i gradi di giudizio. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 15602/2024, ha rigettato il ricorso, confermando che l'elemento chiave per distinguere il lavoro subordinato è la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. La valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito, che ha escluso tale soggezione, è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità.
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