La Corte di Cassazione chiarisce che il rigetto di una domanda restitutoria per motivi procedurali, come la genericità, non preclude la possibilità di riproporla in un giudizio separato. La decisione si fonda sulla distinzione cruciale tra giudicato processuale, che non impedisce una nuova azione, e giudicato sostanziale, che invece la vieta. Il caso riguardava un datore di lavoro che, dopo aver pagato una somma in base a una sentenza poi modificata in appello, si era visto respingere la prima istanza di restituzione come 'generica', ma ha ottenuto il diritto di avviare una nuova causa.
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