Il Conducente veniva condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver provocato un incidente stradale. L'imputato proponeva ricorso in Cassazione contestando la legittimità costituzionale dell'aggravante, ritenendola una sanzione fissa e sproporzionata, e criticando il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante stessa. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'aumento di pena non è fisso ma raddoppia la forbice edittale, consentendo al giudice di calibrare la sanzione. Inoltre, la scelta di equivalenza tra circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito, adeguatamente motivata dall'elevato tasso alcolemico. Il ricorrente perde e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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