Un imprenditore, titolare di un centro revisioni, è stato condannato per aver emesso fatture per operazioni inesistenti a favore di una nuova società gestita dalla moglie. L'obiettivo era consentire a quest'ultima di evadere le imposte. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna. I giudici hanno stabilito che i motivi di ricorso riguardavano la valutazione delle prove, un'attività riservata ai giudici di merito e non sindacabile in sede di legittimità, specialmente a fronte di una motivazione logica e coerente che evidenziava l'assenza di una reale ragione economica per le operazioni fatturate.
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