La Corte di Cassazione ha stabilito che una istanza di rimborso generica, priva della quantificazione dell'importo e di elementi sufficienti per la valutazione, non è valida. Di conseguenza, il silenzio dell'Agenzia delle Entrate su tale richiesta non può essere considerato un 'silenzio-rifiuto' impugnabile in tribunale. Un contribuente aveva avviato una causa basandosi proprio su questo presupposto, ma la Corte ha dichiarato il suo ricorso originario inammissibile. Il principio sancito è chiaro: la richiesta al Fisco deve essere completa e specifica fin dall'inizio, e non è possibile rimediare alla sua genericità presentando documenti solo in un secondo momento, durante il processo. La causa è stata vinta dall'Agenzia delle Entrate.
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