Una società sanitaria ha richiesto il rimborso delle maggiori imposte versate nel 2004, sostenendo l'illegittimità dell'indeducibilità dell'IRAP dall'IRES. Dopo una prima decisione della Cassazione, che ha limitato la retroattività del rimborso ai soli versamenti successivi al 2007, la causa è tornata davanti al giudice di merito. Quest'ultimo ha respinto la domanda conformandosi al principio stabilito. La società ha proposto un nuovo ricorso, ma la Suprema Corte lo ha dichiarato inammissibile. Nel giudizio di rinvio, infatti, le parti e il giudice sono strettamente vincolati alla precedente decisione della Cassazione, che non può essere ridiscussa o modificata, rendendo definitivo il diniego del rimborso.
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