Un avvocato ha richiesto la liquidazione dei compensi maturati per la difesa di un imputato ammesso al Patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha respinto l'istanza, ritenendo applicabile la prescrizione presuntiva triennale e sollevando d'ufficio l'estinzione del credito. Il professionista ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando sia l'operatività di tale prescrizione nel settore pubblico, sia il potere del giudice di rilevarla autonomamente. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'avvocato: nei compensi legali erogati dallo Stato vige un rigido procedimento documentale che esclude pagamenti informali. Di conseguenza, non si applicano le presunzioni di pagamento né il giudice può dichiarare estinto il credito d'ufficio.
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