Un avvocato, agendo come difensore distrattario, ha impugnato direttamente in Cassazione il decreto della Corte d'Appello che liquidava le spese legali per una causa di equa riparazione da irragionevole durata del processo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due motivi principali. In primo luogo, il difensore distrattario non può contestare l'ammontare delle spese liquidate, spettando tale diritto solo alla parte assistita. In secondo luogo, contro il decreto del magistrato delegato per l'equa riparazione non si può ricorrere subito in Cassazione, ma occorre proporre opposizione davanti allo stesso ufficio giudiziario in composizione collegiale. L'avvocato è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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